UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore e le successive modificazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore e' ridotto temporaneamente a tre mesi per gli ex combattenti (militari, patrioti e partigiani), reduci dalla prigionia e dai campi di internamento all'estero e per coloro che sono stati impediti per ragioni razziali o per forzata residenza all'estero per motivi politici di attendere al periodo normale di pratica. Di tale riduzione non si tiene conto ai fini dell'iscrizione nell'albo degli avvocati, a termini degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318. La disposizione di cui al primo comma si applica anche rispetto agli esami indetti con decreti Ministeriali 12 giugno e 10 ottobre 1945. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - TOGLIATTI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1946 Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 91. - VENTURA