UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, con il quale e' istituito il Ministero del commercio con l'estero; Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il Ministero del commercio con l'estero esercita tutte le attribuzioni inerenti ai rapporti commerciali con l'estero, sia rispetto ai privati che alle pubbliche amministrazioni, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri. A tale scopo esso, di concerto con gli altri dicasteri interessati, provvede: a) al coordinamento ed alla esecuzione dei programmi di importazione e di esportazione e alla disciplina delle operazioni relative; b) alla trattazione delle convenzioni e degli accordi internazionali che abbiano per oggetto scambi di merci ed i relativi servizi ed i pagamenti che ne conseguono; c) alla disciplina dei movimenti valutari concernenti le importazioni e le esportazioni di merci e alla distribuzione, ai fini del pagamento delle importazioni, dei mezzi valutari sia provenienti dalle esportazioni sia da altre disponibilita' assegnate dal Ministero del tesoro; d) all'esame e approvazione di operazioni di finanziamento relative a scambi di merci con l'estero; e) alle definizioni ed all'esecuzione di qualsiasi altra forma di intesa o accordo riflettenti l'approvvigionamento del Paese; f) alla trattazione dei problemi concernenti il commercio di deposito, di transito ed ogni altra forma di attivita' intermediaria.