IL PRESENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu'  di poteri di Capo provvisorio dello stato, conferitigli
dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sugli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;
  Visto  il  regolamento  per  gli ufficiali ed impiegati di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
  Visto  il  regio  decreto  19  maggio  1941,  n.  599,  concernente
l'abrogazione  del  regio  decreto  22  marzo  1923  n.  605, recante
disposizioni  per la promozione straordinaria di grado dei funzionari
di pubblica sicurezza;
  Vista  la  legge  26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione
del  ruolo  degli  ufficiali  del  Corpo  degli  agenti  di  pubblica
sicurezza;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'interno,  di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Ai funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i vice questionari,
i  questori  e  gli  ispettori generali di pubblica sicurezza, e agli
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, eccettuati i
tenenti  colonnelli  ed  i  colonnelli,  i quali si' siano esposti od
abbiano  corso  grave pericolo di vita per arrestare malfattori o per
tutelare l'ordine pubblico o per salvare la vita di cittadini, oppure
a  quelli  che,  sempre  con  grave  rischio  e  pericolo  di  vita e
nell'esercizio delle loro attribuzioni di istituto, si siano distinti
in   modo  del  tutto  speciale  nel  compiere  qualche  servizio  di
importanza   assolutamente   eccezionale,  possono  essere  conferite
promozioni   per   merito   straordinario   al  grado  immediatamente
superiore,  sempre  che  posseggano  tutti  gli  altri  requisiti  di
capacita',  attitudine,  cultura  e condotta necessari p ricoprire il
grado cui dovrebbero essere promossi.