IL PRESENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' di poteri di Capo provvisorio dello stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690; Visto il regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666; Visto il regio decreto 19 maggio 1941, n. 599, concernente l'abrogazione del regio decreto 22 marzo 1923 n. 605, recante disposizioni per la promozione straordinaria di grado dei funzionari di pubblica sicurezza; Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Ai funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i vice questionari, i questori e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, e agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, eccettuati i tenenti colonnelli ed i colonnelli, i quali si' siano esposti od abbiano corso grave pericolo di vita per arrestare malfattori o per tutelare l'ordine pubblico o per salvare la vita di cittadini, oppure a quelli che, sempre con grave rischio e pericolo di vita e nell'esercizio delle loro attribuzioni di istituto, si siano distinti in modo del tutto speciale nel compiere qualche servizio di importanza assolutamente eccezionale, possono essere conferite promozioni per merito straordinario al grado immediatamente superiore, sempre che posseggano tutti gli altri requisiti di capacita', attitudine, cultura e condotta necessari p ricoprire il grado cui dovrebbero essere promossi.