IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. E' istituita una medaglia commemorativa della Consulta Nazionale costituita con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146. Alla medaglia hanno diritto tutti i componenti della Consulta Nazionale, nonche' le persone previste dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, e dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 527, che noi, sono state nominate consultori per l'incompatibilita' prevista dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539.