UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, con il quale e' stato approvato l'Accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945 tra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A); Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, che detta norme di attuazione del sopra citato accordo; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per l'assistenza post-bellica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. E' approvato l'Accordo supplementare stipulato in Roma il 19 gennaio 1946 tra il Governo italiano e la United Nations Relief and Reabilitation Administration (U.N.R.R.A.).