UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159
e successive aggiunte e modificazioni;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 29 giugno 1944, n.
151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Le  attribuzioni  demandate  dalle  disposizioni  vigenti  all'Alto
Commissario  per  le  sanzioni contro il fascismo, sono devolute alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, che le esercita a mezzo di
apposito  ufficio.  A  questo  puo' essere preposto anche un estraneo
all'Amministrazione   dello  Stato;  in  tal  caso,  spetta  ad  esso
un'indennita'  di  carica,  che  sara' determinata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.