UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 e successive aggiunte e modificazioni; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 29 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Le attribuzioni demandate dalle disposizioni vigenti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, sono devolute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che le esercita a mezzo di apposito ufficio. A questo puo' essere preposto anche un estraneo all'Amministrazione dello Stato; in tal caso, spetta ad esso un'indennita' di carica, che sara' determinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.