IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu'  dei poteri di Capo provvisorio dello Stato conferitigli
dall'art. 2,  quarto  comma,  del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Vista la legge 12 novembre 1941, n. 1247;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                      DA SANZIONATO E PROMULGA:

                           Articolo unico.

  L'efficacia  degli elenchi dei vincitori dei concorsi nazionali per
assistente  universitario  espletati negli anni 1938, 1939 e 1940, e'
estesa fino a tutto il 1° novembre 1946.
  Per  effetto  di  tale  proroga  potra'  coprirsi,  presso ciascuna
cattedra,  non  piu'  della  meta'  dei  posti  di ruolo che trovansi
vacanti alla data del presente decreto.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 1° luglio 1946

                             DE GASPERI

                                                      MOLE' - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1946
  Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 21. - FRASCA