IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dall'art. 2,  quarto  comma,  del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Visto l'art. 8 dello Statuto;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di
concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  E' concessa amnistia per i reati preveduti dalle leggi:
    a) sulle imposte dirette;
    b) sulle tasse ed imposte indirette sugli affari;
    c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;
    d) sulle  imposte  governative  sul  consumo  gas-luce ed energia
elettrica;
    e) sul  monopolio  dei  sali  e  dei  tabacchi, sul chinino dello
Stato,  sugli  apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie,
sui  fiammiferi,  sulla  fabbricazione importazione e monopolio delle
cartine e tubetti per sigarette;
    f) sul lotto pubblico;
    g) sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
    h) sulla    finanza    locale    e   sui   prodotti   tessili   e
dell'abbigliamento;
    i) sulla nominativita', obbligatoria, dei titoli azionari;
    per  i  quali  e' comminata una pena detentiva, sola o con giunta
alla  pena  della  multa  o dell'ammenda, non superiore nel massimo a
cinque anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda.