IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto l'art. 8 dello Statuto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: Art. 1. E' concessa amnistia per i reati preveduti dalle leggi: a) sulle imposte dirette; b) sulle tasse ed imposte indirette sugli affari; c) doganali e sulle imposte di fabbricazione; d) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica; e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette; f) sul lotto pubblico; g) sui maggiori utili relativi allo stato di guerra; h) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento; i) sulla nominativita', obbligatoria, dei titoli azionari; per i quali e' comminata una pena detentiva, sola o con giunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore nel massimo a cinque anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda.