IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 918; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire due miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni comunali e provinciali, Istituzioni pubbliche di beneficenza ed Enti pubblici di assistenza.