IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 918;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per i lavori
pubblici,   di  concerto  con  i  Ministri  Segretari  di  Stato  per
l'interno, per il tesoro e per le finanze;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la spesa di lire due miliardi per la esecuzione di
opere  pubbliche  straordinarie  urgenti  a  pagamento non differito,
anche  di  competenza  di  Amministrazioni  comunali  e  provinciali,
Istituzioni pubbliche di beneficenza ed Enti pubblici di assistenza.