UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, il decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, e il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, sulla formazione delle liste elettorali; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, per la estensione alle donne del diritto di voto; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 435, circa l'istituzione del Ministero per la costituente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945, contenente l'indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la costituente, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. L'aver ricoperto alcuna delle cariche fasciste indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1945, n. 20, importa la sospensione del diritto elettorale attivo e passivo, senza che occorra la pronuncia della Commissione provinciale, di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, o all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.