UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visti  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 28 settembre 1944,
n. 247,  il  decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, e il
decreto  legislativo  Luogotenenziale  12 aprile  1945, n. 201, sulla
formazione delle liste elettorali;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 23, per la estensione alle donne del diritto di voto;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto  il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 435, circa
l'istituzione del Ministero per la costituente;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
2 febbraio  1945,  contenente  l'indicazione  delle  cariche fasciste
aventi  per  effetto  la  sospensione del diritto elettorale prevista
dall'art. 8  del  decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944,
n. 159,    modificato    dall'art. 2    del    decreto    legislativo
Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per la costituente, di concerto con i
Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  L'aver ricoperto alcuna delle cariche fasciste indicate nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  15 febbraio  1945, n. 20, importa la
sospensione  del  diritto  elettorale  attivo  e  passivo,  senza che
occorra la pronuncia della Commissione provinciale, di cui all'art. 2
del  decreto  legislativo  Luogotenenziale  26 aprile 1945, n. 149, o
all'art. 8  del  decreto  legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944,
n. 159.