UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1181; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'interno; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Albareto, aggregato con R. decreto 10 maggio 1928,  n.
1181, al comune  di  Borgo  Val  di  Taro,  e'  ricostituito  con  la
circoscrizione  preesistente  all'entrata  in  vigore   del   decreto
medesimo. 
  Il Prefetto di Parma, sentita la Giunta provinciale amministrativa,
provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra
i comuni di Borgo Val di Taro e di Albareto.