IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente: Per la piu' rapida esecuzione delle opere pubbliche nonche' per l'attuazione delle provvidenze intese alla ricostruzione del Paese, sono istituiti i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. I Provveditorati assorbono gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile e funzionano nelle medesime sedi degli Ispettorati stessi. Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche e' demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori, delle forniture nonche' dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti. Con decreto presidenziale nella forma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e foreste, possono essere variati il numero e le circoscrizioni territoriali dei Provveditorati.