IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato,  conferitigli
dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18  gennaio  1945,  n.
16; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  14  giugno  1945,  n.
355; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; 
  Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici,  di  concerto  con  i  Ministri  Segretari  di  Stato   per
l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica  istruzione
e per l'agricoltura e le foreste; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 1 e  2  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  18
gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente: 
 
  Per la piu' rapida esecuzione delle  opere  pubbliche  nonche'  per
l'attuazione delle provvidenze intese alla ricostruzione  del  Paese,
sono istituiti i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. 
  I Provveditorati assorbono gli Ispettorati generali compartimentali
del Genio civile e funzionano nelle medesime sedi  degli  Ispettorati
stessi. 
  Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche  e'  demandata  la
gestione tecnica,  amministrativa  ed  economica  dei  lavori,  delle
forniture  nonche'  dei  servizi  attribuiti  alla   competenza   del
Ministero dei lavori pubblici secondo le disposizioni delle  leggi  e
regolamenti vigenti e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti. 
  Con decreto presidenziale nella forma della legge 31 gennaio  1926,
n. 100, su proposta del Ministro per i lavori  pubblici  di  concerto
col Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e  foreste,
possono essere variati il numero e le circoscrizioni territoriali dei
Provveditorati.