IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di stato per l'interno, per le finanze e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. E' istituita con sede in Roma e alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.). L'Azienda hai compiti: a) di gestire le strade statali e le autostrade appartenenti allo Stato, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; b) di realizzare il progressivo miglioramento delle strade stesse; c) di costruire nuove strade statali e nuove autostrade; d) di controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato; e) di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali, nonche' per quanto concerne, la circolazione e la disciplina dei traffico sulle strade e sulle aree pubbliche.