IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98;
  Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n 215;
  Vista la legge 2 gennaio 1940, n. 1;
  Visto il regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944 n.
416;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151;
  Ritenuta la opportunita' di provvedere, ai fini di una piu' intensa
attivita'  produttiva  e  colonizzatrice,  allo studio organico delle
opere di irrigazione in Sicilia ed alla esecuzione di un primo gruppo
di opere di pronta attuazione e di rapido rendimento;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E'  affidato  all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano il
compito   di  promuovere  ed  effettuare  direttamente  le  opere  di
irrigazione  e la conseguente trasformazione fondiaria ed agraria dei
terreni  nei  comprensori di bonifica della Sicilia classificati e da
classificare pei quali essa risulti conveniente.
  A tal fine l'Ente:
    a)  provvede  agli  studi  tecnici ed economici ed alle ricerche,
anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi all'irrigazione e
propone  i  programmi  di  azione  e  il  loro  ordine cronologico di
svolgimento;
    b)  redige  i piani generali di bonifica dei predetti comprensori
ed i progetti esecutivi;
    c)  provvede  alla  esecuzione  in concessione, con preferenza in
confronto dei consorzi dei proprietari e di qualsiasi altro aspirante
alla concessione, delle opere di competenza statale.
  Esso inoltre:
    1)  promuove  la  costituzione,  anche d'ufficio, dei consorzi di
bonifica;
    2)  coordina,  ove  occorra,  le  attivita' dei proprietari e dei
consorzi;
    3)  assiste  i  consorzi  ed i proprietari nella esecuzione delle
opere e nella attuazione dei piani generali di bonifica;
    4)  vigila  sull'osservanza  da parte dei proprietari dei termini
stabiliti  per  l'inizio  ed  il compimento delle opere di competenza
privata,  nonche'  delle  direttive  fissate  dal  piano  generale di
bonifica,   ed   in  caso  di  inadempienza  promuove  l'applicazione
dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
  Per il raggiungimento dei suoi fini l'Ente e' autorizzato a valersi
dell'attivita' degli uffici statali e consortili.