IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n 215; Vista la legge 2 gennaio 1940, n. 1; Visto il regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944 n. 416; Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Ritenuta la opportunita' di provvedere, ai fini di una piu' intensa attivita' produttiva e colonizzatrice, allo studio organico delle opere di irrigazione in Sicilia ed alla esecuzione di un primo gruppo di opere di pronta attuazione e di rapido rendimento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. E' affidato all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano il compito di promuovere ed effettuare direttamente le opere di irrigazione e la conseguente trasformazione fondiaria ed agraria dei terreni nei comprensori di bonifica della Sicilia classificati e da classificare pei quali essa risulti conveniente. A tal fine l'Ente: a) provvede agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi all'irrigazione e propone i programmi di azione e il loro ordine cronologico di svolgimento; b) redige i piani generali di bonifica dei predetti comprensori ed i progetti esecutivi; c) provvede alla esecuzione in concessione, con preferenza in confronto dei consorzi dei proprietari e di qualsiasi altro aspirante alla concessione, delle opere di competenza statale. Esso inoltre: 1) promuove la costituzione, anche d'ufficio, dei consorzi di bonifica; 2) coordina, ove occorra, le attivita' dei proprietari e dei consorzi; 3) assiste i consorzi ed i proprietari nella esecuzione delle opere e nella attuazione dei piani generali di bonifica; 4) vigila sull'osservanza da parte dei proprietari dei termini stabiliti per l'inizio ed il compimento delle opere di competenza privata, nonche' delle direttive fissate dal piano generale di bonifica, ed in caso di inadempienza promuove l'applicazione dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Ente e' autorizzato a valersi dell'attivita' degli uffici statali e consortili.