IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dall'art. 2,  quarto  comma,  del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni;
  Visto   il  decreto  legislativo  luogotenenziale  10 agosto  1945,
n. 482;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  23 novembre 1945,
n. 806,  con  il  quale fu autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per
provvedere alla lotta contro le cavallette;
  Visto   il  decreto  legislativo  luogotenenziale  19 aprile  1946,
n. 222,  con  il  quale  la  spesa  predetta  e'  aumentata  di altre
L. 150.000.000;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 316,
con  il  quale  e'  stato  disposto  un ulteriore aumento di spesa di
L. 500.000.000;
  Ritenuta  la  necessita'  di aumentare lo stanziamento predetto, in
vista, dell'esigenza di intensificare e di protrarre le operazioni di
lotta in corso oltre il limite previsto;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto con quello per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  La  spesa  di  L. 500.000.000  complessivamente  autorizzata  con i
decreti   legislativi   luogotenenziali  23 novembre  1945,  in  806,
19 aprile e 1946, n. 222 e 4 maggio 1946, n. 316, per provvedere alle
esigenze  relative  alla  lotta, contro le cavallette e' aumentata di
L. 800.000.000.
  Essa  verra'  iscritta  nello  stato  di previsione della spesa del
Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste con decreto del Ministro
per il tesoro.