IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 806, con il quale fu autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta contro le cavallette; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 222, con il quale la spesa predetta e' aumentata di altre L. 150.000.000; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 316, con il quale e' stato disposto un ulteriore aumento di spesa di L. 500.000.000; Ritenuta la necessita' di aumentare lo stanziamento predetto, in vista, dell'esigenza di intensificare e di protrarre le operazioni di lotta in corso oltre il limite previsto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. La spesa di L. 500.000.000 complessivamente autorizzata con i decreti legislativi luogotenenziali 23 novembre 1945, in 806, 19 aprile e 1946, n. 222 e 4 maggio 1946, n. 316, per provvedere alle esigenze relative alla lotta, contro le cavallette e' aumentata di L. 800.000.000. Essa verra' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.