IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sul glucosio, maltosio ed altre materie zuccherine; Visti gli allegati B e C al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, che recano modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini; Ritenuta la necessita' di urgenti misure di carattere tributario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; HA SANZIONATO E PROMULGA Art. 1. L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente savraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 4000 per ogni quintale di zucchero di 1ª classe e nella misura di L. 3840 per ogni quintale di zucchero di 2ª classe. Le nuove misure di imposta di cui al precedente comma si applicano anche allo zucchero in natura nonche' ai prodotti fabbricati con zucchero in cauzione esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento nei magazzini fiduciari, nonche' allo zucchero e ai prodotti viaggianti in cauzione.