IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i
testi  unici di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e
sul glucosio, maltosio ed altre materie zuccherine;
  Visti  gli allegati B e C al decreto legislativo luogotenenziale 26
aprile 1945, n. 223, che recano modificazioni al regime fiscale dello
zucchero e degli altri prodotti zuccherini;
  Ritenuta la necessita' di urgenti misure di carattere tributario;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA

                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  sullo  zucchero  e  la corrispondente
savraimposta  di  confine  sullo  zucchero importato dall'estero sono
stabilite  nella misura di lire 4000 per ogni quintale di zucchero di
1ª  classe e nella misura di L. 3840 per ogni quintale di zucchero di
2ª classe.
  Le  nuove misure di imposta di cui al precedente comma si applicano
anche  allo  zucchero  in  natura  nonche' ai prodotti fabbricati con
zucchero  in  cauzione  esistenti  alla  data  di  pubblicazione  del
presente provvedimento nei magazzini fiduciari, nonche' allo zucchero
e ai prodotti viaggianti in cauzione.