IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 340,
col quale il Ministro per l'agricoltura e foreste e stato autorizzato
ad  emanare, di concerto con l'Alto Commissariato dell'alimentazione,
le  nuove  norme  per  la  disciplina di vincolo e di conferimenti ai
Granai del popolo" dei cereali di produzione 1946;
  Viste  le  determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi
in data 22 maggio 1946;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura  e  foreste,  di
concerto col Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA

                               Art. 1.

  Il  prezzo per i seguenti cereali, di produzione 1946, da conferire
ai "Granai del popolo", e' stabilito come segue:
    grano  tenero  (base  75  kg. per hl., tolleranza 1% di impurita'
reale) e segale (base 68 kg. Per hl.):
      1)  Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia
di Grosseto), L. 2250 a quintale;
      2)  Italia  meridionale  (esclusa  Calabria e Lucania), Lazio e
provincia di Grosseto, L. 2350 a quintale;
      3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 2500 a quintale;
    grano  duro  (base  78 kg. per hl., tolleranza 1% impurita' reale
22%  ragguagliato  di bianconati e il 3% di teneri): i prezzi vigenti
nelle  singole  provincie per il grano tenero, aumentati di L. 350 al
quintale;
    orzo  comune  vestito  (base  56 kg. per hl., tolleranza 2% corpi
estranei):
      1)  Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia
di Grosseto), L. 1755 a quintale;
      2)  Italia  meridionale  (esclusa  Calabria  e Lucania) Lazio e
provincia di Grosseto, L. 1883 a quintale;
      3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 1950 a quintale:
    orzo mondo (base 70 kg. per hl., tolleranza 1% corpi estranei):
      1)  Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia
di Grosseto), L. 2375 a quintale;
      2)  Italia  meridionale  (esclusa  Calabria e Lucania), Lazio e
provincia di Grosseto, L. 2480 a quintale;
      3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 2640 a quintale.