IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 340, col quale il Ministro per l'agricoltura e foreste e stato autorizzato ad emanare, di concerto con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, le nuove norme per la disciplina di vincolo e di conferimenti ai Granai del popolo" dei cereali di produzione 1946; Viste le determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi in data 22 maggio 1946; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA Art. 1. Il prezzo per i seguenti cereali, di produzione 1946, da conferire ai "Granai del popolo", e' stabilito come segue: grano tenero (base 75 kg. per hl., tolleranza 1% di impurita' reale) e segale (base 68 kg. Per hl.): 1) Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia di Grosseto), L. 2250 a quintale; 2) Italia meridionale (esclusa Calabria e Lucania), Lazio e provincia di Grosseto, L. 2350 a quintale; 3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 2500 a quintale; grano duro (base 78 kg. per hl., tolleranza 1% impurita' reale 22% ragguagliato di bianconati e il 3% di teneri): i prezzi vigenti nelle singole provincie per il grano tenero, aumentati di L. 350 al quintale; orzo comune vestito (base 56 kg. per hl., tolleranza 2% corpi estranei): 1) Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia di Grosseto), L. 1755 a quintale; 2) Italia meridionale (esclusa Calabria e Lucania) Lazio e provincia di Grosseto, L. 1883 a quintale; 3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 1950 a quintale: orzo mondo (base 70 kg. per hl., tolleranza 1% corpi estranei): 1) Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia di Grosseto), L. 2375 a quintale; 2) Italia meridionale (esclusa Calabria e Lucania), Lazio e provincia di Grosseto, L. 2480 a quintale; 3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 2640 a quintale.