IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1945, n. 593; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Ai coltivatori diretti della provincia di Foggia, anche se riuniti in cooperativa, danneggiati a causa delle invasioni di cavallette della siccita' verificatesi nell'anno 1945 e' concesso una volta tanto un contributo pari a 33% della somma necessaria all'acquisto di scorte indispensabili alla condizione dell'azienda. Uguale contributo e' concesso agli allevatori diretti di bestiame danneggiati dalla siccita' o dall'invasione delle cavallette e dall'epizoozia.