IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dall'art. 2,  quarto  comma,  del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 13 settembre 1945,
n. 593;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto
col Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Ai  coltivatori diretti della provincia di Foggia, anche se riuniti
in  cooperativa,  danneggiati  a  causa delle invasioni di cavallette
della  siccita'  verificatesi  nell'anno  1945  e' concesso una volta
tanto un contributo pari a 33% della somma necessaria all'acquisto di
scorte indispensabili alla condizione dell'azienda.
  Uguale  contributo  e' concesso agli allevatori diretti di bestiame
danneggiati  dalla  siccita'  o  dall'invasione  delle  cavallette  e
dall'epizoozia.