UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Considerata la necessita' di provvedere a talune variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46, per assicurare il funzionamento di servizi statali; Considerata, altresi' la necessita' di inscrivere in bilancio, in conto residui, alcune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro; Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496; 7 settembre 1945, n. 606; 22 settembre 1945, numeri 586 e 587 ed il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 803; Udito il parere della Consulta nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.