UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Considerata  la  necessita'  di provvedere a talune variazioni allo
stato  di  previsione  dell'entrata,  a  quelli  della  spesa di vari
Ministeri  ed  ai  bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio
finanziario  1945-46,  per  assicurare  il  funzionamento  di servizi
statali;
  Considerata,  altresi'  la necessita' di inscrivere in bilancio, in
conto  residui,  alcune  somme  per  provvedere al pagamento di spese
afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;
  Visti  i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri
481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495,
496; 7 settembre 1945, n. 606; 22 settembre 1945, numeri 586 e 587 ed
il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 803;
  Udito il parere della Consulta nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Nello  stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario
1945-46  sono  introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A,
firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.