UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto  il  R.  decreto  18 novembre  1923,  n. 2440,  recante norme
sull'amministrazione  del patrimonio e la contabilita' generale dello
Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 30 settembre 1944,
n. 299,   art. 4,  che  eleva  ad  un  milione  il  limite  stabilito
dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le
aperture  di  credito  a  favore dei funzionari delegati, per ciascun
capitolo di spesa;
  Visto  il  R.  decreto-legge  9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la
Corte dei conti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per il tesoro, di concerto con quello
per l'interno;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

  Fino  a  sei  mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per il
pagamento  delle forniture del casermaggio per il Corpo delle guardie
di  pubblica  sicurezza,  il  limite  delle  aperture  di  credito da
emettersi ai sensi dell'art. 56 della legge per l'amministrazione del
patrimonio   e  la  contabilita'  generale  dello  Stato,  modificato
dall'art. 4  del  decreto  legislativo  Luogotenenziale  30 settembre
1944, n. 299, e' elevato a L. 10.000.000.

  Ordiniamo  che  il presente decreto, munito del sigillo dello Stato
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1946

                          UMBERTO DI SAVOIA

                                        DE GASPERI - CORBINO - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° marzo 1946
  Atti del Governo, registro n 9, foglio n. 2. - FRASCA