UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, art. 4, che eleva ad un milione il limite stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, per ciascun capitolo di spesa; Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per il pagamento delle forniture del casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il limite delle aperture di credito da emettersi ai sensi dell'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, e' elevato a L. 10.000.000. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - CORBINO - ROMITA Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° marzo 1946 Atti del Governo, registro n 9, foglio n. 2. - FRASCA