UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162, hanno piena validita', ad ogni effetto, anche dopo la restituzione dei singoli territori all'Amministrazione italiana, tutti i provvedimenti di blocco dei depositi bancari e postali e dei titoli di credito di cui all'articolo seguente effettuati in applicazione dei proclami e delle disposizioni delle Autorita' Militari Alleate.