UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  20 luglio  1944,
n. 162;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art. 1  del  decreto legislativo
Luogotenenziale  20 luglio  1944,  n. 162,  hanno piena validita', ad
ogni  effetto,  anche  dopo  la  restituzione  dei  singoli territori
all'Amministrazione  italiana,  tutti  i  provvedimenti di blocco dei
depositi   bancari   e  postali  e  dei  titoli  di  credito  di  cui
all'articolo seguente effettuati in applicazione dei proclami e delle
disposizioni delle Autorita' Militari Alleate.