IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Nei modi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, possono essere nominati dei membri supplenti della Commissione centrale di appello per le sanzioni contro i fascisti politicamente pericolosi, istituita con l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149.