IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto   il  decreto  legislativo  luogotenenziale  26 aprile  1945,
n. 149;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98
Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri Sulla proposta del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di
Stato,  di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il
tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Nei    modi    previsti   dall'art. 3   del   decreto   legislativo
luogotenenziale  4 gennaio  1945,  n. 2,  possono essere nominati dei
membri  supplenti  della  Commissione  centrale  di  appello  per  le
sanzioni  contro  i  fascisti politicamente pericolosi, istituita con
l'art. 2  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  26 aprile 1945,
n. 149.