IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il testo unico per la finanza locale approvata con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA Art. 1. L'efficacia del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530, gia' prorogata al 30 giugno 1946, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1946.