IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, contenente disposizioni penali di carattere straordinario; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e' sostituito dal seguente: "I delitti di rapina, di estorsione e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, qualora siano commessi o con armi o profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa o, comunque, con modalita' di esecuzione tali da suscitare particolare allarme, sono puniti con la reclusione da venti a trenta anni e nei casi piu' gravi con l'ergastolo o con la morte".