IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto   il  decreto  legislativo  luogotenenziale  10 maggio  1945,
n. 234, contenente disposizioni penali di carattere straordinario;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  L'art. 1  del  decreto  legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945,
n. 234, e' sostituito dal seguente:
  "I  delitti  di  rapina,  di estorsione e di sequestro di persona a
scopo  di rapina o di estorsione, qualora siano commessi o con armi o
profittando  di  circostanze  di tempo, di luogo o di persona tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa o, comunque, con modalita' di
esecuzione  tali da suscitare particolare allarme, sono puniti con la
reclusione  da  venti  a  trenta  anni  e  nei  casi  piu'  gravi con
l'ergastolo o con la morte".