IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958; Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. E' consentito il collocamento fuori ruolo di non oltre sette funzionari statali di gruppo A, dei ruoli non tecnici, da mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui non piu' di tre di grado quinto, e non piu' di altri tre di grado sesto. I collocamenti fuori ruolo non attuati nei gradi anzidetti potranno essere disposti nei gradi inferiori. Il collocamento fuori ruolo sara' disposto, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.