IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
  Visto  il  regio  decreto-legge  10 gennaio 1926, n. 46, convertito
nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  E'  consentito  il  collocamento  fuori  ruolo  di  non oltre sette
funzionari  statali  di gruppo A, dei ruoli non tecnici, da mettere a
disposizione  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui non
piu' di tre di grado quinto, e non piu' di altri tre di grado sesto.
  I collocamenti fuori ruolo non attuati nei gradi anzidetti potranno
essere disposti nei gradi inferiori.
  Il  collocamento  fuori  ruolo sara' disposto, entro sei mesi dalla
data  del  presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  e del Ministro competente, di concerto con il Ministro
per il tesoro.