UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154;
  Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;
  Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356;
  Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di Stato per il
tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  E'  istituito  un  Servizio  per i rapporti finanziari con l'estero
alle dirette dipendenze del Ministro per il tesoro.
  Sono  assegnate  a detto ufficio tutte le attribuzioni che spettano
al Tesoro nei rapporti finanziari internazionali.
  Detto Servizio ha carattere temporaneo.