UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154; Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202; Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356; Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. E' istituito un Servizio per i rapporti finanziari con l'estero alle dirette dipendenze del Ministro per il tesoro. Sono assegnate a detto ufficio tutte le attribuzioni che spettano al Tesoro nei rapporti finanziari internazionali. Detto Servizio ha carattere temporaneo.