UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, il decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944 e il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, sulla formazione delle liste elettorali; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, per la estensione alle donne del diritto di voto; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 643, concernente norme per l'accertamento dei precedenti penali nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini d'ambo i sessi, per i quali non siano stati ancora compiuti gli atti prescritti dall'art. 4 del decreto del Ministro per l'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e n. 9 del 20 gennaio 1945, possono tener luogo delle certificazioni dei casellari giudiziari analoghe attestazioni da rilasciarsi dalle Questure e dai Comandi dei Reali carabinieri in conformita' delle disposizioni seguenti.