UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visti  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 28 settembre 1944,
n. 247,  il  decreto  del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944 e il
decreto  legislativo  Luogotenenziale  12 aprile  1945, n. 201, sulla
formazione delle liste elettorali;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 23, per la estensione alle donne del diritto di voto;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  7 settembre 1945,
n. 643,  concernente  norme  per l'accertamento dei precedenti penali
nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro
per la grazia e giustizia;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Ai  fini  della  iscrizione  nelle  liste  elettorali dei cittadini
d'ambo  i sessi, per i quali non siano stati ancora compiuti gli atti
prescritti  dall'art. 4  del  decreto  del  Ministro  per  l'interno,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  n. 9  del 20 gennaio 1945,
possono  tener  luogo  delle  certificazioni dei casellari giudiziari
analoghe attestazioni da rilasciarsi dalle Questure e dai Comandi dei
Reali carabinieri in conformita' delle disposizioni seguenti.