IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 288, riguardante il collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo degli uffici postali, dell'istituto di emissione e delle aziende di credito; Ritenuta la opportunita' di prorogare quanto in esso e' disposto anche per l'esercizio 1946-47; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con compensi forfetari, da stabilire con propri decreti, al rimborso delle somme inerenti ai servizi prestati dagli uffici postali, dall'Istituto di emissione e dalle aziende di credito, nell'esercizio 1946-47, per il collocamento dei buoni del Tesoro ordinari.