IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 288,
riguardante  il  collocamento  dei  buoni del Tesoro ordinari a mezzo
degli  uffici  postali, dell'istituto di emissione e delle aziende di
credito;
  Ritenuta  la  opportunita'  di prorogare quanto in esso e' disposto
anche per l'esercizio 1946-47;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il  Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con compensi
forfetari,  da  stabilire con propri decreti, al rimborso delle somme
inerenti  ai  servizi prestati dagli uffici postali, dall'Istituto di
emissione  e dalle aziende di credito, nell'esercizio 1946-47, per il
collocamento dei buoni del Tesoro ordinari.