IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto con il Ministro per il
tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di  cui  al  decreto  12  febbraio 1946 dell'Alto
Commissario  per l'alimentazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  42 del 19 febbraio 1946, hanno valore di legge a decorrere dal 20
febbraio  1946,  ferma restando la facolta' dell'Alto Commissario per
l'alimentazione   di   adottare   i   provvedimenti   necessari   per
l'immissione  al  consumo  del  formaggio, grana rimasto vincolato ai
sensi del decreto predetto.