IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Le disposizioni di cui al decreto 12 febbraio 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 1946, hanno valore di legge a decorrere dal 20 febbraio 1946, ferma restando la facolta' dell'Alto Commissario per l'alimentazione di adottare i provvedimenti necessari per l'immissione al consumo del formaggio, grana rimasto vincolato ai sensi del decreto predetto.