UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n l; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Oltre i casi previsti dall'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non sono eleggibili a consiglieri comunali: 1) coloro che hanno ricoperto alcuna delle cariche fasciste indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1945, n. 20, o delle corrispondenti cariche femminili; 2) i consiglieri nazionali; 3) i deputati che, dopo il 3 gennaio 1925, abbiano votato leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista; 4) i ministri e i sottosegretari di Stato dei governi fascisti in carica o nominati dal 6 gennaio 1925; 5) i membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato e i membri dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale; 6) i prefetti e i questori nominati per titoli fascisti; i capi delle provincie ed i questori nominati dal governo della pseudo repubblica sociale; 7) i moschettieri del duce, gli ufficiali della milizia, volontaria sicurezza nazionale, in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafica, universitaria, alla gioventu' italiana del littorio, alla D.I.O.A.T. e Da.cos, nonche' alle milizie forestale, stradale e portuaria; 8) gli ufficiali che abbiano prestato effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repubblica sociale; gli ufficiali della guardia nazionale repubblicana e i componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale. Sono tuttavia eleggibili coloro che, pur appartenendo ad una delle categorie anzidette, siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell art. 7, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, o nei confronti dei quali la Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, abbia emesso pronunzia di proscioglimento.