IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive sue modificazioni; Vista la legge 16 novembre 1939, n. 1797, riguardante la determinazione della competenza territoriale degli Istituti di credito fondiario Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro: HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. La competenza territoriale del Credito fondiaria sardo, limitata, giusta la lettera e, dell'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1797, alle provincie della Sardegna, ed al territorio dell'ex Governatorato di Roma, e' estesa alle provincie dell'Italia centro-meridionale ed a quelle della Lombardia, del Piemonte e della Liguria.