IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive
sue modificazioni;
  Vista   la   legge  16  novembre  1939,  n.  1797,  riguardante  la
determinazione   della  competenza  territoriale  degli  Istituti  di
credito  fondiario  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 14
settembre 1944, n. 226;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro:

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  La  competenza  territoriale del Credito fondiaria sardo, limitata,
giusta  la  lettera  e,  dell'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n.
1797,  alle  provincie  della  Sardegna,  ed  al  territorio  dell'ex
Governatorato   di   Roma,   e'  estesa  alle  provincie  dell'Italia
centro-meridionale  ed a quelle della Lombardia, del Piemonte e della
Liguria.