IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 22, convertito  in
legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473; 
  Visto l'art. 186, 2° comma, del regio decreto 11 novembre 1923,  n.
2395; 
  Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  26  aprile  1945,  n.
202; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il tesoro; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le indennita' annue lorde a  titolo  di  rimborso  delle  eventuali
perdite derivanti dal maneggio di denaro e valori, per gli  impiegati
del Ministero del tesoro e della Zecca, aventi funzioni di gestione e
di controllo e per  i  cassieri  ed  i  consegnatari  cassieri  delle
Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con  ordinamento
autonomo, di cui al decreto  legislativo  luogotenenziale  26  aprile
1945, n. 202, sono estese,  nelle  misure  a  fianco  indicate,  alle
seguenti categorie di impiegati: 
 
   personale di controllo e di cassa della Cassa 
speciale dei biglietti a debito dello Stato................ L. 3.000 
   sostituto del tesoriere centrale........................ L. 5.000 
   impiegati alle dipendenze del tesoriere centrale, 
nel numero massimo di tre, che hanno effettivo maneggio 
di danaro.................................................. L. 3.000 
   capo della sezione staccata dell'Ispettorato 
carte valori presso l'Istituto Poligrafico 
dello Stato................................................ L. 5.000 
   consegnatario del carico del Tesoro dell'Officina 
carte valori............................................... L. 5.000 
   impiegati nominati, con decreti Ministeriali registrati 
alla Corte dei conti, sostituti dei cassieri e consegnatari 
cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato, 
escluse quelle con ordinamento autonomo.................... L. 4.000