IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 22, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473; Visto l'art. 186, 2° comma, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Le indennita' annue lorde a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di denaro e valori, per gli impiegati del Ministero del tesoro e della Zecca, aventi funzioni di gestione e di controllo e per i cassieri ed i consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202, sono estese, nelle misure a fianco indicate, alle seguenti categorie di impiegati: personale di controllo e di cassa della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato................ L. 3.000 sostituto del tesoriere centrale........................ L. 5.000 impiegati alle dipendenze del tesoriere centrale, nel numero massimo di tre, che hanno effettivo maneggio di danaro.................................................. L. 3.000 capo della sezione staccata dell'Ispettorato carte valori presso l'Istituto Poligrafico dello Stato................................................ L. 5.000 consegnatario del carico del Tesoro dell'Officina carte valori............................................... L. 5.000 impiegati nominati, con decreti Ministeriali registrati alla Corte dei conti, sostituti dei cassieri e consegnatari cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo.................... L. 4.000