IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri. Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47, viene autorizzata, a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, la concessione, da parte dello Stato, di un contributo ordinario di L. 900.000 annue, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro.