IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  A  decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47, viene autorizzata,
a  favore  dell'Opera  nazionale di assistenza all'Italia redenta, la
concessione,  da  parte dello Stato, di un contributo ordinario di L.
900.000  annue,  da  iscriversi negli stati di previsione della spesa
del Ministero del tesoro.