UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  decreto-legge  Luogotenenziale  23  agosto 1917 n. 1450,
sull'assicurazione  per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e la
legge 24 marzo 1921, n. 297 e successive modificazioni;
  Visto   il   R.   decreto  17  agosto  1935,  n.  1765,  contenente
disposizioni  per  la  assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali e successive modificazioni;
  Visto  il  R.  decreto-legge  25 marzo 1943, n. 315, concernente la
unificazione  della  assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
nell'industria e nell'agricoltura;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e
per l'agricoltura e foreste;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  All'art.  1  del  decreto-legge  Luogotenenziale 23 agosto 1917, n.
1450, e' sostituita alla lettera c), la seguente:
  "c)  i  sovrastanti  ai  lavori  di  aziende  agricole e forestali,
qualora  abbiano  una  rimunerazione  media  giornaliera,  compresi i
compensi  in  natura,  da  chiunque  dovuti  non  superiore  a L. 150
calcolando l'anno".