UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917 n. 1450, sull'assicurazione per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e la legge 24 marzo 1921, n. 297 e successive modificazioni; Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, concernente la unificazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria e nell'agricoltura; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. All'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e' sostituita alla lettera c), la seguente: "c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, qualora abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti non superiore a L. 150 calcolando l'anno".