IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, con il  quale  sono
state approvate le norme per  la  disciplina  delle  requisizioni,  e
successive aggiunte e modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8  febbraio  1946,  n.
49, riguardante la cessazione dello stato di guerra ed  il  passaggio
dalla stato di guerra a quello di pace; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  12  aprile  1946,  n.
319,  concernente  la  proroga  di  efficacia,  delle   norme   sulle
requisizioni; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo  1946,  n.
98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con tutti i Ministri; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le requisizioni  dei  beni  immobili  di  aziende  e  stabilimenti,
disposte in applicazione delle norme approvate con il  regio  decreto
18 agosto 1940, n. 1741, conservano la loro efficacia per il  termine
fissato nell'ordine di requisizione e, in ogni  caso,  non  oltre  il
termine, decorrente dall'entrata in vigore de presente decreto, di: 
    a) sei mesi per gli immobili adibiti ad uso di abitazione; 
    b) quattro mesi per gli stabilimenti, le aziende e  gli  immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione. 
  I beni mobili requisiti in uso ai sensi delle  norme  indicate  nel
precedente comma dovranno essere riconsegnati nel termine di tre mesi
dalla data della requisizione.