IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, con il quale sono state approvate le norme per la disciplina delle requisizioni, e successive aggiunte e modificazioni; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla stato di guerra a quello di pace; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 319, concernente la proroga di efficacia, delle norme sulle requisizioni; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Le requisizioni dei beni immobili di aziende e stabilimenti, disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, conservano la loro efficacia per il termine fissato nell'ordine di requisizione e, in ogni caso, non oltre il termine, decorrente dall'entrata in vigore de presente decreto, di: a) sei mesi per gli immobili adibiti ad uso di abitazione; b) quattro mesi per gli stabilimenti, le aziende e gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione. I beni mobili requisiti in uso ai sensi delle norme indicate nel precedente comma dovranno essere riconsegnati nel termine di tre mesi dalla data della requisizione.