IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto-legge  29  settembre  1931,  numero 1207,
convertito  nella  legge  11  gennaio 1932, n. 18, ed i provvedimenti
legislativi successivi sulla disciplina del commercio dei cambi ;
  Viste  le  disposizioni del Codice della navigazione, approvato con
il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  sulle concessioni dei
trasporti aerei di linea;
  Visto  il  regio decreto 24 luglio 1942, n. 807, sugli investimenti
di capitale straniero in Italia;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro per l'aeronautica, di concerto con i
Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la partecipazione dello Stato o dell' Istituto per
la  Ricostruzione  Industriale (I.R.I.) alla costituzione di societa'
per  azioni  aventi lo scopo di esercitare linee di navigazione aerea
interna e internazionale.
  Tale  partecipazione  potra'  essere apportata sia in numerario che
mediante  il  conferimento  di  beni in natura, anche in concorso con
persone  fisiche e giuridiche di nazionalita' italiana, di gradimento
dello Stato.