IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, ed i provvedimenti legislativi successivi sulla disciplina del commercio dei cambi ; Viste le disposizioni del Codice della navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sulle concessioni dei trasporti aerei di linea; Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 807, sugli investimenti di capitale straniero in Italia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. E' autorizzata la partecipazione dello Stato o dell' Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) alla costituzione di societa' per azioni aventi lo scopo di esercitare linee di navigazione aerea interna e internazionale. Tale partecipazione potra' essere apportata sia in numerario che mediante il conferimento di beni in natura, anche in concorso con persone fisiche e giuridiche di nazionalita' italiana, di gradimento dello Stato.