UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali furono approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale; Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043; Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1030, n. 1491; Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Ai testimoni chiamati a deporre in materia penale e civile innanzi alle autorita' giudiziarie, in luogo delle indennita' di viaggio previste dalle vigenti disposizioni, sono rimborsate le spese di trasporto con i mezzi disponibili e piu' economici.