IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
279, concernente la concessione delle terre incolte ai contadini;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 26 aprile 1946, n.
597, recante norme per l'applicazione del decreto sopradetto;
  Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto  coi  Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
il  tesoro,  per  le  finanze,  per l'industria e commercio, e per il
lavoro e la previdenza sociale;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  All'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944,
n. 279, e' sostituito il seguente:
  "Le associazioni di contadini, costituite in cooperative o in altri
enti,  possono  ottenere  la  concessione  di  terreni  di proprieta'
privata    o    di   enti   pubblici,   che   risultino   incolti   o
insufficientemente coltivati, cioe' tali da potervi praticare colture
o  metodi colturali piu' attivi ed intensivi, in relazione anche alle
necessita' della produzione agricola nazionale".