IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, concernente la concessione delle terre incolte ai contadini; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597, recante norme per l'applicazione del decreto sopradetto; Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. All'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e' sostituito il seguente: "Le associazioni di contadini, costituite in cooperative o in altri enti, possono ottenere la concessione di terreni di proprieta' privata o di enti pubblici, che risultino incolti o insufficientemente coltivati, cioe' tali da potervi praticare colture o metodi colturali piu' attivi ed intensivi, in relazione anche alle necessita' della produzione agricola nazionale".