IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
per  l'interno,  di  concerto  con  i Ministri per le finanze, per il
tesoro,  per  l'agricoltura  e foreste, per l'industria e commercio e
per il lavoro e la previdenza sociale:

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Sono  istituiti  gli  Enti comunali di consumo a gestione autonoma,
con   il   compito   di  provvedere,  mediante  reperimento  diretto,
all'approvvigionamento  di  prodotti  e derrate non razionati di piu'
largo  consumo  ed  alla  loro piu' rapida ed economica distribuzione
alla  popolazione  ai  prezzi  di  costo  maggiorati  delle  spese di
gestione.
  L'istituzione degli Enti di cui al precedente comma e' obbligatoria
nei Comuni con popolazione superiore ai duecentomila abitanti.
  Negli altri Comuni tale istituzione e' facoltativa ed a tal fine e'
anche consentita la costituzione di appositi consorzi tra di essi.
  Le  aziende annonarie comunali attualmente esistenti sono assorbite
negli Enti di nuova istituzione.