IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale: HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Sono istituiti gli Enti comunali di consumo a gestione autonoma, con il compito di provvedere, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento di prodotti e derrate non razionati di piu' largo consumo ed alla loro piu' rapida ed economica distribuzione alla popolazione ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione. L'istituzione degli Enti di cui al precedente comma e' obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore ai duecentomila abitanti. Negli altri Comuni tale istituzione e' facoltativa ed a tal fine e' anche consentita la costituzione di appositi consorzi tra di essi. Le aziende annonarie comunali attualmente esistenti sono assorbite negli Enti di nuova istituzione.