IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Alimentazione - e' stanziato un fondo di un miliardo per concorrere nelle spese di impianto di ristoranti popolari. Il prezzo dei pasti e' determinato dal costo maggiorato delle spese di gestione. Il concorso statale si attiva mediante sovvenzione da concedere all'Ente riconosciuto idoneo alla istituzione e funzionamento di ristoranti popolari, fino al limite del 50% della spesa occorrente. Il concorso comunque non potra' superare la somma di lire un milione per ogni ristorante popolare.