IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  l'art. 4  del  decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
per  l'interno,  di  concerto  con  i  Ministri per il tesoro, per il
lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e commercio;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Nello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro -
rubrica  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri Alimentazione - e'
stanziato  un  fondo  di  un  miliardo  per concorrere nelle spese di
impianto di ristoranti popolari.
  Il prezzo dei pasti e' determinato dal costo maggiorato delle spese
di gestione.
  Il  concorso  statale  si  attiva mediante sovvenzione da concedere
all'Ente  riconosciuto  idoneo  alla  istituzione  e funzionamento di
ristoranti popolari, fino al limite del 50% della spesa occorrente.
  Il  concorso  comunque  non  potra'  superare  la  somma di lire un
milione per ogni ristorante popolare.