IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post bellica; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Le proposte per la concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra o di trasferimenti per merito di guerra nelle categorie degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa, sono esaminate dalle Commissioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Dette Commissioni, se ritengano le proposte stesse meritevoli di accoglimento, le trasmettono alla Commissione di secondo grado istituita ai sensi dell'art. 4 del citato decreto. Ai fini delle promozioni, degli avanzamenti e dei trasferimenti di cui al primo comma, la Commissione di secondo grado esercita le attribuzioni delle Commissioni previste dalle vigenti disposizioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' di decisione spettante al competente Ministro il quale provvede uditi gli organi competenti del suo Ministero.