IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
518;
  Visto  il  decreto  legislativo  del Capo Provvisorio dello Stato 6
settembre   1946,   n.   93,   Visto   l'art.   4  del  decreto-legge
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per
le  finanze,  per  la  guerra, per la marina, per l'aeronautica e per
l'assistenza post bellica;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Le  proposte  per  la  concessione  ai  partigiani  combattenti  di
promozioni ed avanzamenti per merito di guerra o di trasferimenti per
merito   di  guerra  nelle  categorie  degli  ufficiali  in  servizio
permanente  effettivo  e  dei sottufficiali in carriera continuativa,
sono  esaminate  dalle  Commissioni  di  cui  agli articoli 1 e 2 del
decreto  legislativo  luogotenenziale  21  agosto 1945, n. 518. Dette
Commissioni,   se   ritengano   le   proposte  stesse  meritevoli  di
accoglimento,  le  trasmettono  alla  Commissione  di  secondo  grado
istituita ai sensi dell'art. 4 del citato decreto.
  Ai  fini delle promozioni, degli avanzamenti e dei trasferimenti di
cui  al  primo  comma,  la  Commissione  di secondo grado esercita le
attribuzioni  delle  Commissioni  previste dalle vigenti disposizioni
concernenti  l'avanzamento  degli ufficiali e dei sottufficiali delle
Forze armate.
  E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' di decisione spettante al
competente Ministro il quale provvede uditi gli organi competenti del
suo Ministero.