IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento
  dell'esercizio    delle   Ferrovie   dello   Stato   e   successive
  modificazioni;  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 16
  marzo 1946, n. 98;
  Visto al decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo Presidenziale 19 giugno
1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con quello
per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  L'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato  e' autorizzata ad
assumere  impegni  di spesa fino alla concorrenza di L. 9.000.000.000
(nove  miliardi  di  lire) per la costruzione o l'acquisto di case in
conto patrimoniale per i ferrovieri.