IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto al decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza di L. 9.000.000.000 (nove miliardi di lire) per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.