IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 12 aprile 1945, n.
194,  sulla  non  punibilita'  delle  azioni  di  guerra dei patrioti
nell'Italia occupata;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Non puo' essere emesso mandato od ordine di cattura o di arresto, e
se e' stato emesso dev'essere revocato, nei confronti dei partigiani,
dei  patrioti  e  delle  altre  persone  indicate  nel  comma secondo
dell'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile
1945,  n. 194, per i fatti da costoro commessi durante la occupazione
nazi-fascista  e, successivamente, fino al 31 luglio 1945, salvo che,
in  base  a  prove certe, risulti che i fatti anzidetti costituiscano
reati comuni.