IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 194, sulla non punibilita' delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Non puo' essere emesso mandato od ordine di cattura o di arresto, e se e' stato emesso dev'essere revocato, nei confronti dei partigiani, dei patrioti e delle altre persone indicate nel comma secondo dell'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 194, per i fatti da costoro commessi durante la occupazione nazi-fascista e, successivamente, fino al 31 luglio 1945, salvo che, in base a prove certe, risulti che i fatti anzidetti costituiscano reati comuni.