UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, concernente l'istituzione dell'Atto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni del predetto Alto Commissariato; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. A carico del bilancio dello Stato e' stanziato un primo fondo di lire due miliardi, da destinarsi all'assistenza sanatoriale ed ospedaliera dei tubercolotici ed all'integrazione dell'azione profilattica ed assistenziale svolta dai Consorzi provinciali antitubercolari con i contributi degli Enti locali. Qualora vi sia disponibilita', il fondo sara' destinato, inoltre, sempre che ne sia riconosciuta l'urgenza, alla esecuzione di lavori di ripristino ed all'integrazione dell'attrezzatura tecnica degli istituti assistenziali per tubercolotici, gestiti da Enti pubblici e danneggiati a seguito di eventi bellici, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1543, ed alla creazione di nuovi istituti del genere, in quei centri ove se ne ravvisi la necessita'.