UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  12 luglio  1945,
n. 417,   concernente   l'istituzione   dell'Atto  Commissariato  per
l'igiene e la sanita' pubblica;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  31 luglio  1945,
n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni del predetto Alto
Commissariato;
  Visto  l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  dei  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'interno,
per  la  grazia  e  giustizia,  per le finanze, per il tesoro, per il
lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  A  carico  del  bilancio dello Stato e' stanziato un primo fondo di
lire  due  miliardi,  da  destinarsi  all'assistenza  sanatoriale  ed
ospedaliera   dei   tubercolotici   ed  all'integrazione  dell'azione
profilattica   ed   assistenziale  svolta  dai  Consorzi  provinciali
antitubercolari con i contributi degli Enti locali.
  Qualora  vi  sia disponibilita', il fondo sara' destinato, inoltre,
sempre  che  ne sia riconosciuta l'urgenza, alla esecuzione di lavori
di  ripristino  ed  all'integrazione  dell'attrezzatura tecnica degli
istituti  assistenziali per tubercolotici, gestiti da Enti pubblici e
danneggiati  a seguito di eventi bellici, in deroga alle disposizioni
contenute  nel  R.  decreto-legge  26 ottobre  1940, n. 1543, ed alla
creazione  di  nuovi  istituti  del  genere, in quei centri ove se ne
ravvisi la necessita'.