IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dall'art. 2,  quarto  comma,  del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  testo  unico  per la finanza locale, approvato con regio
decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 luglio 1941, n. 685;
  Visto il regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449;
  Visto   il  decreto  legislativo  luogotenenziale  5 ottobre  1944,
n. 249;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;
  Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1944;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli
per l'interno e per l'agricoltura e foreste;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  L'art. 97  del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituto
dal seguente:
  "L'imposta  di  consumo  sui maiali macellati ad uso particolare si
riscuote  a  capo  salvo  al contribuente di chiedere la tassazione a
peso  vivo  qualora  tale  sistema  di  tassazione sia previsto dalla
tariffa.
  Per  i  maiali  ad  uso  particolare sino al numero di due per ogni
famiglia  e  per  ogni  anno  le aliquote devono essere fissate nella
misura  ridotta  del cinquanta per cento rispetto a quelle deliberate
per i maiali in genere.
  L'imposta  sulle  bestie  si puo' riscuotere in base alla tariffa a
peso vivo in quei comuni che provvedono i pesi occorrenti.
  La  tariffa  a  peso  vivo  risulta da quella della carne macellata
fresca,  deducendo  il  20 per cento per i suini, per i vitelli e per
gli ovini, il 40 per cento per gli altri bovini e per gli equini.
  Sulle  carni  fresche  provenienti  dalle bestie macellate in altri
comuni o dall'estero l'imposta e' aumentata del 20 per cento.
  Le   carni  semplicemente  cotte  sono  assoggettate  alla  imposta
stabilita per le corrispondenti carni fresche;
  per  quelle  conservate  in  scatola l'imposta si applica al 50 per
cento del peso al lordo del recipiente immediato.
  Per  le  carni  di  bassa  macelleria  e  per  quelle congelate non
disossate  l'imposta e' ridotta, rispettivamente, della meta' e di un
terzo".
  E'  abrogato  l'art. 4  del  regio  decreto-legge  12 aprile  1943,
n. 449.