IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1941, n. 685; Visto il regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62; Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1944; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e foreste; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. L'art. 97 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituto dal seguente: "L'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare si riscuote a capo salvo al contribuente di chiedere la tassazione a peso vivo qualora tale sistema di tassazione sia previsto dalla tariffa. Per i maiali ad uso particolare sino al numero di due per ogni famiglia e per ogni anno le aliquote devono essere fissate nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quelle deliberate per i maiali in genere. L'imposta sulle bestie si puo' riscuotere in base alla tariffa a peso vivo in quei comuni che provvedono i pesi occorrenti. La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca, deducendo il 20 per cento per i suini, per i vitelli e per gli ovini, il 40 per cento per gli altri bovini e per gli equini. Sulle carni fresche provenienti dalle bestie macellate in altri comuni o dall'estero l'imposta e' aumentata del 20 per cento. Le carni semplicemente cotte sono assoggettate alla imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche; per quelle conservate in scatola l'imposta si applica al 50 per cento del peso al lordo del recipiente immediato. Per le carni di bassa macelleria e per quelle congelate non disossate l'imposta e' ridotta, rispettivamente, della meta' e di un terzo". E' abrogato l'art. 4 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449.