IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto-legge  2  aprile 1925, n. 383, convertito
nella  legge  25  marzo  1926, n. 742, relativo alla costituzione del
Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
  Visto  il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
  Vista  la  legge  26  gennaio  1942, n. 39, che istituisce il ruolo
degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n.
365,  col  quale  e'  stata  disposta  l'istituzione  del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154,
concernente  l'arruolamento  straordinario  di  ufficiali  ed  agenti
ausiliari di pubblica sicurezza;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il  Ministero  dell'interno  e' autorizzato ad effettuare, anche in
soprannumero,   tra   i   combattenti  della  guerra  di  liberazione
nazionale,  anche  se  coniugati,  che alla data del presente decreto
prestino    servizio   ausiliario   di   polizia,   un   arruolamento
straordinario  di  ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie
di pubblica sicurezza.
  Per  i  sottufficiali  l'arruolamento  e'  consentito fino al grado
massimo di maresciallo di 3ยช classe.