IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629; Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, col quale e' stata disposta l'istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154, concernente l'arruolamento straordinario di ufficiali ed agenti ausiliari di pubblica sicurezza; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la guerra; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad effettuare, anche in soprannumero, tra i combattenti della guerra di liberazione nazionale, anche se coniugati, che alla data del presente decreto prestino servizio ausiliario di polizia, un arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza. Per i sottufficiali l'arruolamento e' consentito fino al grado massimo di maresciallo di 3ยช classe.