IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960; Vista, la legge 15 giugno 1931, n. 889; Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1293, contenente norme integrative dell'art. 72 della legge 15 giugno 1931, n. 880; Visto il regio decreto 4 ottobre 1034; n. 1718; Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzionie, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. La tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, per la parte concernente i segretari-economi e i vice-segretari degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica, e' sostituita dalla tabella annessa al presente decreto e firmata dall Ministro per la pubblica istruzione e dall Ministro per il tesoro.