IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato,  conferitigli
dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98; 
  Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 
  Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960; 
  Vista, la legge 15 giugno 1931, n. 889; 
  Visto il regio decreto-legge 5 luglio  1934,  n.  1293,  contenente
norme integrative dell'art. 72 della legge 15 giugno 1931, n. 880; 
  Visto il regio decreto 4 ottobre 1034; n. 1718; 
  Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  istruzionie,  di
concerto con il Ministro per il tesoro; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  La tabella D annessa alla legge 15 giugno  1931,  n.  889,  per  la
parte  concernente  i  segretari-economi  e  i  vice-segretari  degli
istituti e delle scuole d'istruzione  media  tecnica,  e'  sostituita
dalla tabella annessa al presente decreto e firmata dall Ministro per
la pubblica istruzione e dall Ministro per il tesoro.