UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati; Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, riguardante modificazioni alle norme concernenti la imposta straordinaria sui maggiori utili relatvi vallo stato di guerra; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n 384, concernente disposizioni in materia di imposte dirette. Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Udito il parere della Consulta Nazionale; Sulla proposta del Ministro, per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. I tributi di qualsiasi specie, che nei territori italiani liberati dall'occupazione tedesca siano stati pagati in base a norme diverse da quelle vigenti nello Stato italiano, emanato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, non vengono restituiti salvo che il pagamento sia avvenuto successivamente alla data di liberazione e che in tal caso esso non sia state eseguito in dipendenza di qualcuna delle disposizioni degli articoli seguenti. Agli effetti del presente decreto, si considera come data di liberazione quella nella quale e' entrato in vigore nei territori italiani liberati il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.