UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  5 ottobre  1944,
n. 249,   riguardante  l'assetto  della  legislazione  nei  territori
liberati;
  Visto   il   R.  decreto-legge  9 gennaio  1940,  n. 2,  istitutivo
dell'imposta  generale  sull'entrata,  convertito, con modificazioni,
nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  10 agosto  1944,
n. 199,  riguardante  modificazioni alle norme concernenti la imposta
straordinaria sui maggiori utili relatvi vallo stato di guerra;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n
384, concernente disposizioni in materia di imposte dirette.
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Sulla  proposta  del  Ministro,  per le finanze, di concerto con il
Ministro per la grazia e giustizia;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  I  tributi di qualsiasi specie, che nei territori italiani liberati
dall'occupazione  tedesca  siano stati pagati in base a norme diverse
da quelle vigenti nello Stato italiano, emanato dal sedicente governo
della  repubblica  sociale italiana, non vengono restituiti salvo che
il  pagamento sia avvenuto successivamente alla data di liberazione e
che in tal caso esso non sia state eseguito in dipendenza di qualcuna
delle disposizioni degli articoli seguenti.
  Agli  effetti  del  presente  decreto,  si  considera  come data di
liberazione  quella  nella  quale  e' entrato in vigore nei territori
italiani  liberati  il  decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre
1944, n. 249.