IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. I primi due comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sono modificati come segue: "I Gabinetti dei Ministri sono costituiti da: 1) un Capo di Gabinetto; 2) un Segretario particolare; 3) non piu' di cinque funzionari del gruppo A o del gruppo B di cui due soltanto di grado superiore al settimo; 4) non piu' di sei impiegati del gruppo C per i lavori d'archivio; 5) non piu' di sei impiegati d'ordine (gruppo C) per i servizi di copia. Al Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Segreteria del Presidente, puo' essere addetto personale in eccedenza ai quantitativi di cui nel comma precedente, entro i limiti che saranno fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro".