IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  testo  unico  21  febbraio  1895,  n.  70,  e successive
modificazioni;
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
  Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n.
335;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 23 maggio 1945, n.
260;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto col Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  I  primi  due  comma  dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 luglio
1924, n. 1100, sono modificati come segue:
  "I Gabinetti dei Ministri sono costituiti da:
    1) un Capo di Gabinetto;
    2) un Segretario particolare;
    3)  non  piu' di cinque funzionari del gruppo A o del gruppo B di
cui due soltanto di grado superiore al settimo;
    4)  non  piu'  di  sei  impiegati  del  gruppo  C  per  i  lavori
d'archivio;
    5) non piu' di sei impiegati d'ordine (gruppo C) per i servizi di
copia.
    Al  Gabinetto  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla
Segreteria del Presidente, puo' essere addetto personale in eccedenza
ai  quantitativi  di  cui  nel  comma  precedente, entro i limiti che
saranno  fissati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto col Ministro per il tesoro".