UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariali dello Stato, approvato col R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni; Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 3944, n. 151 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116; Vista la deliberazione del. Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. L'orario normale di lavoro negli stabilimenti e nei depositi dei tabacchi lavorati e' di sette ore giornaliero effettive sul posto di lavoro.