UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R.  decreto-legge  8 dicembre  1927, n. 2258, convertito
nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislative sullo stato
giuridico  e  sul  trattamento  economico  dei salariali dello Stato,
approvato  col  R.  decreto  24 dicembre  1924, n. 2114, e successive
modificazioni;
  Visti  il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 3944, n. 151 e il
decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116;
  Vista la deliberazione del. Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  L'orario  normale  di  lavoro negli stabilimenti e nei depositi dei
tabacchi  lavorati e' di sette ore giornaliero effettive sul posto di
lavoro.